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Scadenze e versamenti al 31 Luglio

19 Lug 2017 | Fisco, Servizi alle Imprese

Il 30 Giugno è stato il termine di versamento del saldo 2016 e del 1° acconto delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione annuale riferita all’anno 2016 (IRPEF, IRES, IRAP ed imposte sostitutive previste per regime di vantaggio e fortettario, Cedolare secca); con esse sono scaduti anche il saldo 2016 dell’addizionale regionale all’IRPEF ed il saldo 2016 ed acconto 2017 dell’addizionale comunale dell’IRPEF.

Cosa succede se non è stato effettuato il versamento?

La legge prevede la possibilità di versare entro i 30 giorni successivi applicando una piccola maggiorazione pari allo 0,40%.
Detto questo se ad esempio non viene versato il saldo IRPEF 2016 della ditta individuale Abcd entro il 30 giugno, si potrà effettuare entro il 31 luglio (il 30 è domenica). L’importo che era di € 800,00 va maggiorato dello 0,40% (800,00+0,40%=803,20)

SCADENZE IRPEF al 31/07 (sia per titolari di P.IVA che per non titalari di P.IVA)
• Saldo 2016 e 1° acconto 2017 COD. TRIBUTO: 4001 (SALDO 2016) ; 4033 (1° ACCONTO 2017);
• Acconto IRPEF sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte COD. TRIBUTO: 4200;
• Adeguamento alle risultanze degli studi di settore COD.TRIBUTO: 4001 (SALDO IRPEF);
• Addizionale regionale all’IRPEF COD.TRIBUTO: 3801;
• Addizionale comunale all’IRPEF COD. TRIBUTO 3843 (ACCONTO 2017) – 3844 (SALDO 2016);

SCADENZE IRES al 31/07 (per le società che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio)
• Saldo 2016 e 1° acconto 2017 COD. TRIBUTO: 2001 (1° ACCONTO 2017); 2003 (SALDO 2016);
• Società “di comodo”: versamento della maggiorazione del 10,5% dell’aliquota ordinaria dell’IRES COD.TRIBUTO: 2018 (1°ACCONTO) – 2020 (SALDO);
• Adeguamento alle risultanze degli studi di settore COD. TRIBUTO 2003 (SALDO IRES).

SCADENZE IRAP al 31/07 (per titolari di partita IVA e società che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio)
• Saldo 2016 e 1° acconto 2017 COD. TRIBUTO: 3800 (SALDO 2016); 3812 (1° ACCONTO 2017);
• Adeguamento alle risultanze degli studi di settore COD.TRIBUTO: 3800 (SALDO);

SCADENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE al 31/07 (con maggiorazione del 0,40%)
• Saldo 2016 e 1° acconto 2017 Regime forfettario COD.TRIBUTO 1790 (1° ACCONTO 2017) – 1792 (SALDO 2016)
• Saldo 2016 e 1° acconto 2017 Regime di vantaggio COD.TRIBUTO 1793 (1° ACCONTO 2017) – 1795 (SALDO 2016)
• Saldo 2016 e 1° acconto 2017 Cedolare secca COD.TRIBUTO 1840 (1° ACCONTO 2017) – 1842 (SALDO 2016)

ALTRI ADEMPIMENTI al 31/07 (con maggiorazione dello 0,40%)
• Diritto camerale annuale – COD. TRIBUTO 3850
• Saldo 2016 e 1° acconto 2017 contributi IVS e Gestione Separata (da quadro RR modello Redditi PF/2017 con maggiorazione dello 0,40%)
• IVIE: versamento saldo 2016 e primo acconto 2017 COD. TRIBUTO 4041 (SALDO 2016) – 4044 (1° ACCONTO 2017)
• IVAFE: : versamento saldo 2016 e primo acconto 2017 COD. TRIBUTO 4043 (SALDO 2016) – 4047 (1° ACCONTO 2017)

LA RATEIZZAZIONE
I contribuenti possono versare in rate mensili tutte le somme dovute a titolo di saldo e di 1° acconto delle imposte, ma in qualsiasi caso la rateizzazione deve terminare a novembre per cui non possono rateizzare il 2° o unico acconto).
Bisogna tenere presente che:
• La rateizzazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio è possibile rateizzare il primo acconto IRAP e versare in unica soluzione il saldo o viceversa;
• Sugli importi rateizzati bisogna calcolare gli interessi del 4% annuo, secondo il metodo commerciale;
• Gli interessi da rateazione non vanno sommati all’imposta ma hanno un codice tributo a parte.

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