L’articolo 1, comma 646 della Legge di Bilancio 2019, (Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore dal 1 gennaio 2019), ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B del DPR n. 642/72 estendendo alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni l’esenzione da bollo fino all’anno scorso applicabile solo alle Federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Pertanto dal primo gennaio 2019 saranno esenti da bollo “gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciuti dal CONI”.
Nella definizione di certificazioni, dichiarazioni, attestazioni e così via “richieste” dagli enti sopra citati, la Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 1 agosto 2018 ebbe a chiarire che rientrano le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione, e da ultimo, dal 1 gennaio 2019, anche dalle asd ed ssd in quanto si tratta “evidentemente, di documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi”.
Dott.ssa Cristiana Massarenti
Responsabile Area Fiscale X-Logic Consulting srl