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La comunicazione obbligatoria al Centro Impiego dei collaboratori amministrativi delle associazioni sportive dilettantistiche

11 Apr 2016 | Lavoro

I commi 1180 e seguenti della Legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007) hanno apportato alcuni correttivi in tema di collocamento e di comunicazione dell’instaurazione di rapporti di lavoro. La disposizione vigente prevede infatti che “in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici  e  le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato”.
Successivamente, la Nota del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2007, al fine di meglio precisare i contenuti della norma in esame, ha stabilito che dal 1 gennaio 2007 sono incluse nell’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego territorialmente competente, determinate tipologie di prestazioni, tra le quali troviamo: ‘prestazione sportiva, di cui all’art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289‘.
La prima parte della disposizione si riferisce ai contratti di lavoro sportivo professionistico (trattasi con ogni probabilità di mera svista la citazione dell’articolo 3 della legge 89/1981, anziché quello corretto ovvero l’art. 3 della legge 91/1981), la seconda parte invece si riferisce espressamente alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo – gestionale disciplinate, oltre ai compensi corrisposti per l’esercizio delle prestazioni sportive dilettantistiche, dall’articolo 67 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Il riferimento ministeriale sembra indicare che solo le  collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale sono soggette all’obbligo di comunicazione preventiva. Pertanto parrebbe che il Ministero intenda escludere da tale adempimento le prestazioni rese da istruttori nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche in quanto non rientranti né nella categoria del lavoro autonomo, né in quella del lavoro subordinato.
Il Ministero del Lavoro, nella nota del 14 febbraio 2007, spiega che il legislatore ha inteso includere nella speciale disciplina del collocamento non tutta l’area del lavoro autonomo, ma solo quello reso in forma coordinata e continuativa, ovvero quei rapporti di lavoro caratterizzati da:
· “Collaborazione, nel senso che si esclude qualsiasi vincolo di subordinazione del prestatore di lavoro nei confronti del destinatario della prestazione;
· Coordinamento, che consiste nel collegamento funzionale della attività del prestatore d’opera con la struttura del committente;
· Continuità, nel senso che la prestazione non ha carattere occasionale, ma continuativo;
· Personalità della prestazione,  vale a dire la prevalenza del carattere personale dell’apporto lavorativo‘.
In ogni caso, va ricordato che, alla luce della citata nota ministeriale, la collaborazioni amministrativo-gestionali di carattere non professionale rese a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche nonché da enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali sono soggette a comunicazione preventiva ai centri per l’impiego territorialmente competenti.
Nel caso di omessa o tardiva comunicazione di instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro o assimilate, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 19 del D.Lgs. 276/2003, comprese tra un minimo di 100 euro e un massimo di 500 euro per ciascun collaboratore interessato.

Dr.ssa Cristiana Massarenti

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