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Bilanci / Rendiconti degli ETS per il 2021. Quale modello utilizzare?

Circolare n. 05/2021

Pubblichiamo la circolare della Responsabile della Area Fiscale della Società, Dott.ssa Cristiana Massarenti, relativa ai modelli da utilizzare per la predisposizione dei bilanci/rendiconti, chiusi al 31 dicembre 2021, degli Enti del Terzo Settore.
I nostri esperti nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento al n. 095 28.80.549 – info: +39 324.5425105, e-mail: info@x-logic.it, inviano cordiali saluti.

Quale modello utilizzare per i bilanci / rendiconti degli E.T.S. per il 2021?

La Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5941 del 5 aprile 2022 ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito alla redazione del bilancio degli enti del terzo settore.
In primo luogo, viene chiarito che l’obbligo di utilizzo dei modelli di bilancio ministeriali di cui al DMLPS n. 39 del 5 marzo 2020 (modelli A, B, C e D) riguarda solo gli ETS che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. Quanto alla decorrenza temporale si precisa che gli ETS sono tenuti ad utilizzare i modelli di bilancio ministeriali a partire dal bilancio dell’esercizio 2021 (primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto medesimo). Riepiloghiamo i passi da compiere in merito alla redazione del bilancio degli ETS (articolo 13 del DLgs 117/2017).

1 – REDAZIONE in conformità ai modelli di bilancio ministeriali con annotazione – da parte dell’Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) – del carattere secondario e strumentale delle ATTIVITA’ DIVERSE da quelle di interesse generale, nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;
2 – APPROVAZIONE da parte dell’Assemblea dei soci;
3 – DEPOSITO presso il RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) entro il 30 giugno di ciascun anno.

Le 2 forme di bilancio previste dal DM n. 39 del 5 marzo 2020 sono le seguenti:

1. BILANCIO DI ESERCIZIO
(Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale con indicazione dei proventi e oneri, Relazione di Missione che illustra poste di bilancio, andamento economico e finanziario e modalità di perseguimento delle finalità statutarie) redatto secondo il principio di COMPETENZA ECONOMICA per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate annue – comunque denominate
• inferiori a 220.000,00 euro, facoltà/possibilità di redigere il:
• RENDICONTO PER CASSA (redatto come dice la parola stessa, secondo il principio di cassa).

I modelli previsti dal DM 39/2020 sono i seguenti:

Modelli OBBLIGATORI
per ETS non commerciali con entrate uguali o superiori a € 220.000,00:
A – STATO PATRIMONIALE
B – RENDICONTO GESTIONALE
C – RELAZIONE DI MISSIONE

Modello FACOLTATIVO
per ETS non commerciali con entrate inferiori a € 220.000,00:
D – RENDICONTO PER CASSA
La Nota in commento non riguarda i soggetti iscritti nella sezione “imprese sociali” (imprese sociali, cooperative sociali, società di mutuo soccorso). Venendo alle tipologie di ETS diverse da quelle iscritte nella sezione “imprese sociali” del Registro imprese, l’iscrizione nel RUNTS, come ribadisce il Ministero, ha effetto costitutivo, in quanto comporta l’attribuzione della qualifica di ETS all’organizzazione iscritta, conformemente al dettato dell’articolo 4, comma 1 del Codice, che individua tra gli elementi costitutivi della figura giuridica dell’ETS appunto l’iscrizione al RUNTS.

ENTI DI NUOVA ISCRIZIONE
Per i nuovi soggetti iscritti al RUNTS, diversi dagli ETS di diritto transitorio in fase di trasmigrazione (ODV, APS e ONLUS iscritte nei rispettivi preesistenti registri), l’obbligo di adozione dei modelli di bilancio definiti con il sopra citato D.M. n. 39/2020 si configura soltanto in seguito all’avvenuta iscrizione, pertanto dall’esercizio nel quale l’ente ha ottenuto l’iscrizione. Tuttavia, per ragioni di semplificazione amministrativa, il Ministero concede una deroga nel caso in cui l’iscrizione sia intervenuta nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario.
Si deve rammentare che per detti enti, qualora esercitanti l’attività da uno o più esercizi, grava comunque l’obbligo di allegare alla domanda di iscrizione l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione. Tali bilanci, in quanto redatti antecedentemente alla qualificazione dell’ente quale ETS e quindi del suo assoggettamento alle disposizioni del Codice e della relativa disciplina attuativa, non devono essere conformi ai modelli individuati nel D.M. n. 39/2020 (resta facoltativa la loro adozione).

Si precisa, inoltre che, nel caso di enti nuovi se l’iscrizione è avvenuta nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario, si concede la possibilità di redigere un unico bilancio d’esercizio comprendente il periodo temporale delle operazioni che intercorrono tra la data dell’iscrizione e la chiusura dell’esercizio finanziario e le operazioni dell’esercizio finanziario annuale successivo. Naturalmente non vi è necessità di ricorrere alla deroga qualora l’ente, ancor prima di iscriversi al RUNTS, abbia volontariamente adottato gli schemi di bilancio di cui al D.M. n. 39/2020. Gli enti con esercizio a cavallo, nel caso in cui esso sia iniziato successivamente al 18 aprile 2020, data di pubblicazione del decreto citato, dovranno adottare la nuova modulistica già da tale esercizio. Per quanto concerne il deposito del bilancio che, ai sensi dell’articolo 48, comma 3 del codice, deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, nell’attuale fase di prima applicazione, poiché il perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS, all’esito delle verifiche di cui al già citato articolo 54, comma 2 del Codice, di numerose ODV e APS si concluderà verosimilmente dopo tale data, si deve escludere in via generale l’esigibilità di tale adempimento entro la data del 30 giugno 2022. Tuttavia, poiché il bilancio 2021 contiene informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della verifica della sussistenza di talune condizioni poste dal Codice del Terzo Settore, ed in considerazione del contributo che il deposito del bilancio fornisce alla concreta applicazione del principio di trasparenza, è necessario che tutte le ODV e le APS coinvolte in tali procedimenti effettuino il deposito del bilancio 2021, successivamente all’iscrizione al RUNTS, con l’opportuna sollecitudine, entro 90 giorni dalla predetta iscrizione. Ai fini di un riepilogo esemplificativo dei concetti sopra espressi si ritiene utile rinviare alla tabella seguente, redatta sulla base dell’ipotesi di un ente in cui l’esercizio coincide con l’anno solare.
Infine, la Nota del Ministero rammenta che il principio contabile OIC n. 35, che si applica agli ETS che redigono il bilancio di esercizio, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Codice (comprensivo pertanto di stato patrimoniale, conto economico e relazione di missione), ha previsto, quale misura semplificativa, la possibilità che gli enti non presentino il bilancio comparativo 2020, così da evitare gli oneri amministrativi connessi alle operazioni di riclassificazione ex post delle voci di bilancio. La stessa semplificazione potrà essere applicata anche agli ETS che redigono il rendiconto per cassa.

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