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ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

14 Ott 2020 | Enti non profit, Fisco, Sport

PRECISAZIONI SULLA SCADENZA DEL 31 OTTOBRE 2020

Tutti gli enti che intendono aderire al Terzo settore, mediante la prossima iscrizione al RUNTS, devono adeguare gli statuti già esistenti, oppure predisporre, già in sede di costituzione, statuti conformi alle disposizioni del codice del Terzo settore.

Con specifico riferimento alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS), è previsto un onere di adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti con possibilità di avvalersi di maggioranze assembleari semplificate. Il termine è fissato al 31.10.2020, come previsto dall’art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017, da ultimo modificato dall’art. 35 co. 1 del DL 17.3.2020 n. 18 (conv. L. 24.4.2020 n. 27).

Entro il predetto termine del 31.10.2020, gli atti costitutivi e gli statuti delle ONLUS, ODV e APS, già costituite alla data del 3.8.2017 (data di entrata in vigore del DLgs. 117/2017), possono essere modificati utilizzando le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di:
• adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili (relative, ad esempio, ad attività di interesse generale svolte dall’ente e finalità perseguite, destinazione del patrimonio allo svolgimento dell’attività statutaria e divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, devoluzione del patri-monio in caso di estinzione o scioglimento);
• oppure introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria (di regola, individuabili per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”).

Gli adeguamenti statutari relativi a norme del codice del Terzo settore che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà (di regola, individuabili per le formule “l’atto costitutivo o lo statuto possono” oppure “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono”) necessitano, invece, di quorum assembleari qualificati.

La predetta scadenza per gli adeguamenti statutari non ha natura perentoria, ma rileva ai fini procedurali per l’adozione delle modifiche con le maggioranze dell’assemblea ordinaria. Conseguentemente, tali agevolazioni procedurali non trovano applicazione:
• per le ONLUS, APS, ODV che apportino le modifiche statutarie indicate dopo il 31.10.2020;
• per gli enti diversi da quelli predetti, a prescindere da quando vengano apportate le modifiche statutarie.

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