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Spesometro 2017: la comunicazione diventa semestrale

6 Mar 2017 | Fisco

Novità in arrivo per lo spesometro 2017.

Con l’approvazione in via definitiva del decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016), di cui si attende la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista entro fine mese, diventa “semestrale“, per il primo anno di applicazione (2017), il nuovo obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute.

L’adempimento dovrà essere assolto, quindi, entro il 18 settembre 2017 (il 16/09 cade di sabato), per il primo semestre, ed entro il mese di febbraio 2018, per il secondo semestre.

Resta ferma, invece, in termini di periodicità e scadenze, la nuova comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali) che, anche per il 2017, deve essere effettuata  entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Nuovo Spesometro

Come noto, per effetto delle modifiche apportate dal decreto “collegato alla legge di Bilancio 2017” (articolo 4 del D.L. 193/2016) all’articolo 21 del D.L. 78/2010, a decorrere dall’anno d’imposta 2017, è passato da annuale a “trimestrale” l’obbligo di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti:

-tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, incluse le note di variazione;
-le fatture ricevute/registrate, incluse le note di variazione e le bollette doganali.
Sul piano operativo, i dati vanno inviati in forma “analitica” ed entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre (tenendo conto che la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16 settembre e quella dell’ultimo trimestre entro il mese di febbraio).

Per il “primo anno” di applicazione dell’adempimento, il legislatore aveva stabilito che la comunicazione era da inviare unitariamente per i primi 2 trimestri, entro il 25/07/2017.

Intervenendo su quest’ultimo punto, il decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016) ha ora stabilito che, per il primo anno di applicazione, la trasmissione telematica dei dati del c.d. nuovo spesometro è effettuata su base “semestrale”.

Viene, dunque, riscadenziato – dal 25 luglio al 16 settembre 2017 – il termine per l’adempimento.

Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.

Non essendovi indicazioni ulteriori nell’ambito del citato decreto, si ritiene che per il prossimo anno (2018) la comunicazione dei dati del cd. nuovo spesometro debba avvenire con cadenza trimestrale.

Si fa presente che con la circolare 1/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute valide anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato articolo 21 del D.L. 78/2010.

Inoltre, come specificato dalla relazione al decreto Milleproroghe, si ricorda che “il mese successivo alla scadenza … l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati.

In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso”.

Spesometro: Aspetti sanzionatori

Per effetto del “nuovo” articolo 11 comma 2-bis del D.Lgs. 471/1997 in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse/ricevute è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è “ridotta” alla metà (1 euro) per ciascuna fattura, con un massimo di € 500, se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la comunicazione corretta dei dati (in precedenza presentata in modo errato).

Non opera il cumulo giuridico di cui all’articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

Comunicazione dati Iva

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda l’adempimento relativo la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis del D.L.78/2010), introdotto a decorrere dal 2017, per il quale rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.

Si ricorda che sono esonerati da tale adempimento i soggetti passivi Iva non tenuti:

alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio saranno esonerati i medici che effettuano solo operazioni esenti, i produttori agricoli in regime speciale) e all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, minimi / forfettari),sempreché, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero (in tal caso, si ritiene che l’obbligo decorra solo da tale momento o, se retroattivo, non si applichi alcuna sanzione).

Termini e modalità di invio

La presentazione della comunicazione in esame va effettuata in modalità telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (tenendo conto che la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16 settembre e quella dell’ultimo trimestre entro il mese di febbraio).

In caso di più attività in contabilità separata ex articolo 36 del D.P.R. 633/1972, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Restano fermi gli “ordinari” termini di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche (al 16 del mese/trimestre successivo a quello di riferimento).

Aspetti sanzionatori

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.  La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione “corretta” dei dati (in quanto in precedenza inviato in modo errato).

 

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