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Associazioni Sportive Dilettantistiche

21 Mar 2017 | Enti non profit, Sport

 

 

 

 

 

 

 

 

L’associazione è una formazione sociale consensuale di cui si interessa l’art. 2 della Costituzione “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...”

L’associazione è composta da una pluralità organizzata di persone che perseguono uno scopo comune. Essa prende vita da un atto di autonomia contrattuale, un contratto di comunione di scopo, in cui le parti mirano al raggiungimento di uno scopo comune a tutti coloro che aderiscono all’associazione.

Associazioni Sportive dilettantistiche: elementi distintivi del contratto

1) Scopo. L’associazione si costituisce per il raggiungimento di un scopo di natura ideale e non economica: ogni profitto deve essere destinato allo scopo sociale.

2) Struttura organizzativa interna composta da alcuni organi obbligatori: l’assemblea e gli amministratori. L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione all’interno del quale si forma la volontà del gruppo. Gli amministratori hanno il compito di amministrare e di dare esecuzione alle volontà espresse in sede di assemblea.

3) Struttura aperta: si parla di rapporto associativo a struttura aperta, in quanto si può entrare a far parte dell’associazione senza che ciò comporti una modifica dell’atto costitutivo.

 La differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute

La maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche sono associazioni non riconosciute disciplinate dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L’associazione non riconosciuta non deve possedere obbligatoriamente un patrimonio, il Codice Civile infatti parla genericamente di un fondo comune, formato dai contributi versati dagli associati per far fronte alla spese di costituzione e alla gestione dell’associazione.

Finché l’associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione della quota in caso di recesso.

Le associazioni non riconosciute hanno autonomia patrimoniale imperfetta e delle obbligazioni assunte rispondono anche gli amministratori che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Associazioni riconosciute sono invece quelle che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento dello Stato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, attraverso un provvedimento, il riconoscimento, che concede specifiche prerogative alle associazioni che lo hanno ottenuto.

Le prerogative principali che vengono ottenute attraverso il riconoscimento sono:

– l’ autonomia patrimoniale perfetta, ovvero la distinzione netta tra patrimonio dell’associazione e quello degli associati e degli amministratori,

– la limitazione della responsabilità in capo agli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione.

Se si intende costituire un’associazione che miri al riconoscimento, la forma deve essere obbligatoriamente quella dell’atto pubblico, mentre invece per costituire un’associazione non riconosciuta oltre all’atto pubblico è consentita la scrittura privata autenticata o registrata.

 

Associazioni Sportive Dilettantistiche: Requisiti per la costituzione e per l ‘applicazione delle norme agevolative di settore

I requisiti imprescindibili che gli statuti degli enti sportivi dilettantistici devono possedere sono contenuti nelle seguenti norme:

1) Legge 289 del 2002, articolo 90, comma 17, 18 e 18 bis. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono state disciplinate per la prima volta sotto il profilo giuridico dall’art. 90, commi 17 e 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003). Le norme citate stabiliscono i requisiti indispensabili che gli statuti degli enti sportivi dilettantistici devono possedere al fine di qualificarsi quali enti sportivi dilettantistici.

Inoltre, per gli enti sportivi dilettantistici è previsto, ai sensi dell’art. 90 comma 18 bis della legge 289/2002, “il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”.

2) Articolo 148, comma 8, TUIR . La presenza delle clausole sopra indicate non sono sufficienti per godere della agevolazioni fiscali di settore e, in particolare, della detassazione di alcuni ricavi commerciali (corrispettivi specifici). A tale scopo è necessario integrare gli statuti delle clausole di cui all’articolo 148, comma 8, Tuir (D.P.R. 917/1986).

3) Iscrizione nel Registro C.O.N.I. Inoltre, per godere dei benefici fiscali previsti dalle norme speciali del settore sportivo dilettantistico, non è sufficiente essere dotati di uno statuto che contenga tutte le clausole previste dalle norme fiscali e sportive, ma l’associazione o la società deve anche ottenere il riconoscimento dell’attività sportiva svolta da parte del C.O.N.I., attraverso l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Questo riconoscimento si ottiene attraverso l’affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad un Ente di Promozione Sportiva ovvero ad una Disciplina Associata.

L’art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito nella Legge n. 27 luglio 2004 n. 186, ha confermato che il C.O.N.I. è l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e che il C.O.N.I. deve trasmettere annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, l’elenco delle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Il Consiglio Nazionale del CONI nella seduta del 15 luglio 2004, ha deliberato che, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni sportive da parte del C.O.N.I., gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti previsti dalla legislazione statale, debbano prevedere “l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali e delle Discipline associate o dell’Ente di promozione sportiva cui la società o l’associazione intende affiliarsi”.

Riassumendo, il Registro C.O.N.I. assolve a due funzioni:

  • funzione di riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
  • funzione di accesso alla disciplina fiscale privilegiata per il settore sportivo dilettantistico.

Le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline associate attuano pertanto un riconoscimento provvisorio degli organismi sportivi che diventa definitivo con l’iscrizione al Registro suddetto.

4) Presentazione del Modello EAS. L’articolo 30, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi e di cui all’articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi”, il cosiddetto Modello “EAS”.

Il modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell’organismo sportivo.

Il modello EAS deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza sarà necessario inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati).

 

I soci e la domanda di affiliazione: l’importanza della quota associativa

Dopo la costituzione dell’associazione, altre persone, fisiche o giuridiche, oltre ai soci costituenti, possono manifestare la volontà di partecipare all’associazione, in quanto in sintonia con gli scopi da essa perseguiti.

Nell’associazione vige il cosiddetto principio della “porta aperta”: l’adesione o il recesso di un socio non comportano una modifica dello statuto.

Per entrare a far parte di un’associazione l’aspirante socio deve presentare un’apposita domanda di adesione a socio.

La domanda di adesione a socio è una proposta contrattuale che l’aspirante socio sottopone all’associazione per poter entrare a farne parte.

L’associazione, una volta ricevuta la proposta di adesione, secondo le previsioni statutarie, la prenderà in esame, per verificare la presenza dei requisiti regolamentari e statutari necessari al fine dell’ammissione dell’aspirante socio all’associazione.

Normalmente, secondo lo statuto sociale, l’organo preposto all’accettazione o al diniego dell’affiliazione del socio è il Consiglio Direttivo. Contro l’eventuale diniego di ammissione all’associazione, sempre che sia statutariamente previsto, l’aspirante socio può proporre ricorso all’associazione attraverso le modalità ed i tempi previsti dallo statuto.

Il socio, nella domanda di adesione, afferma di avere preso visione dello statuto e dei regolamenti dell’associazione e di accettarli integralmente. Al fine di entrare a far parte dell’associazione, oltre a sottoscrivere apposita domanda, il socio è di norma chiamato a versare un contributo denominato quota associativa.

Le quote associative costituiscono il fondo comune dell’associazione, il cui importo è quantificato, di solito, ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Al fine del rispetto del principio della democraticità che deve caratterizzare un’associazione sportiva, le quote associative devono essere stabilite in modo uniforme per tutti i soci. Si fa presente che la quota associativa si riferisce all’anno sociale in cui viene versata, quindi non può valere 365 giorni da quella specifica data. Inoltre, poiché la qualifica di socio si perde sono per esclusione o recesso, nel caso di mancanza di determinazione della quota associativa, diventerebbe problematico escludere dal proprio elenco soci i soggetti che non rinnovano la stessa.

 

Associazioni Sportive Dilettantistiche: registri contabili e sociali

Non esistono specifici obblighi tributari per la tenuta di scritture contabili che documentino l’attività istituzionale dell’ente associativo, tuttavia esso è tenuto, di fatto, a documentare correttamente tutti i fatti di gestione, sia per ragioni di correttezza contabile che amministrativa, nonché per vincere la presunzione di perdita della qualifica di ente non commerciale prevista dall’articolo 149 del Testo Unico delle imposte sui redditi, (sebbene tale norma non riguardi le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti religiosi).

Il registro di prima nota

Tra i registri consigliati per la tenuta di una corretta e completa contabilità vi è il registro di prima nota di cassa. Si tenga conto che, stante l’obbligatorietà per tutti gli enti sportivi dilettantistici di redigere il rendiconto economico-finanziario della gestione, è chiaro che un registro di prima nota, sebbene non obbligatorio, risulti estremamente utile, al fine di rendere conto, in caso di controlli, del modo in cui si sono formate le voci inserite nel rendiconto. Sul registro di prima nota dovranno essere annotate tutte le operazioni in entrata ed uscita avvenute nel corso dell’esercizio sociale. Il registro può essere tenuto in forma libera.

Il registro serve soprattutto per documentare le movimentazioni di cassa dell’ente, pertanto, nel caso di esistenza di un conto corrente bancario o postale, oltre alla tenuta del registro di prima nota di cassa potrebbe essere sufficiente la conservazione dell’estratto conto bancario opportunamente integrato delle informazioni necessarie alla comprensione del tipo operazione attiva o passiva (in entrata oppure in uscita) posta in essere.

Il suddetto impianto contabile è sufficiente tuttavia solo nel caso di operazioni esclusivamente istituzionali dell’ente, ma non in caso di svolgimento anche di operazioni di natura commerciale.

Agli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali si applicano, infatti, relativamente “alle attività commerciali eventualmente esercitate”, le disposizioni concernenti gli adempimenti contabili previsti per “le imprese commerciali, le società e gli enti equiparati” (enti commerciali), attraverso la tenuta, per tale tipo di attività, di una contabilità separata.

Libri sociali

La tenuta dei libri sociali nelle associazioni non riconosciute non è un obbligo di legge, ma corrisponde ad una generale esigenza di corretta e trasparente gestione dell’associazione.

Di conseguenza, per una tutela ai fini probatori e una corretta e trasparente amministrazione, è consigliabile la tenuta dei seguenti libri sociali:

  • libro dei soci: dove annotare cronologicamente i soci, anche minorenni, i versamenti relativi alla quota di iscrizione e alle quote annuali, eventuali recessi o esclusioni (nel caso di esclusione è opportuno indicare la motivazione o i riferimenti alla delibera di esclusione). La corretta tenuta di questo libro è uno strumento che dà la certezza della sussistenza del vincolo associativo;
  • libro verbali delle assemblee dei soci: libro in cui vengono verbalizzate tutte le delibere assembleari, siano esse ordinarie o straordinarie;
  • libro verbali del consiglio direttivo: libro in cui vengono annotate tutte le delibere del consiglio direttivo con particolare riguardo a quelle che comportano impegni economici e organizzativi da parte dell’associazione;
  • libro verbali dei revisori (ove sia nominato): qualora lo statuto preveda un organo di revisione dei conti è necessario tenere il libro contenente i verbali di tutte le ispezioni ed i controlli effettuati dai revisori.

Per una corretta tenuta dei libri non è necessaria la vidimazione e la bollatura iniziale, ma è consigliabile che le pagine siano numerate e che i verbali siano inseriti in ordine cronologico.

Tutti i libri sociali possono essere istituiti e tenuti in forma libera, sia come registri manuali, anche a fogli mobili, sia per una tenuta computerizzata, in ogni caso senza lasciare righe in bianco, o effettuare abrasioni.

 

Obbligo di certificazione dei movimenti finanziari

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di certificare i versamenti e gli incassi di importo superiore ad euro 1.000,00, esclusivamente con metodi diversi dal denaro contante. La norma è in vigore dal 1° gennaio 2000 ed è contenuta nell’art. 37 della L. n. 342/00.

La disposizione testualmente prevede che:

I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche … e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 [ora 1.000,00 euro], tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle Finanze”.

La Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 713) è intervenuta sulla disciplina in tema di tracciabilità delle transazioni per gli enti e le associazioni, portando ad un importo pari o superiore a 1.000 euro la soglia oltre la quale vige l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni (non più 516,46 euro).

Prima del D. Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015 in vigore dal 1 gennaio 2016, il mancato rispetto della tracciabilità causava il disconoscimento del regime fiscale di cui alla Legge 398/1991. Nel sistema attuale, tale violazione causa solo l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 11 del D. Lgs. 471/1997 da Euro 250 ad Euro 2.000.

Le movimentazioni finanziarie superiori ad euro 1.000,00 possono pertanto essere effettuate attraverso i seguenti strumenti:

  • bonifico bancario,
  • bollettino di conto corrente postale,
  • assegno bancario e circolare non trasferibile,
  • bancomat,
  • carta di credito,

cioè attraverso conti correnti bancari o postali o attraverso altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento degli  opportuni controlli. Lo scopo è la corretta individuazione del soggetto erogante e del soggetto percipiente.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono dunque provvedere all’apertura di un conto corrente postale o bancario con il quale effettuare le operazioni che superano il limite di euro 1.000,00.

Giarre, 21/03/2017

La Società XLOGIC Consulting s.r.l. rimane a Vostra completa disposizione per una specifica consulenza sul tema.

Consulenti:  XLOGIC Consulting srl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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