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Provvedimento 15 luglio 2016 n. 112072- Legislazione- Agenzia delle Entrate

23 Lug 2016 | Fisco

“Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti destinatari di un processo verbale di constatazione contenente rilievi fiscali.”Agenzia delle entrate provvedimento 15 luglio 2016 n.112072

Provvedimento 15 luglio 2016 n.112072: l’Agenzia delle Entrate  informa i contribuenti per sanare le violazioni riscontrate

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente, esortare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili,  l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 15 luglio 2016 n. 112072, mette a disposizione di specifiche categorie di contribuenti informazioni e dati utili per consentire agli stessi di presentare le relative dichiarazioni fiscali ponendo rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni stesse presentate  mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Ravvedimento che potrà essere fatto presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione, beneficiando della riduzione delle sanzioni, previste per le violazioni di norme tributarie, ad un quinto del minimo.

Provvedimento 15 luglio 2016 n.112072: modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate è indirizzata unicamente ai contribuenti sottoposti a controlli fiscali conclusi con la consegna di processi verbali contenenti constatazioni di violazioni di norme tributarie e contiene le seguenti informazioni:
– codice fiscale e denominazione/nome e cognome del contribuente;

– anno d’imposta dei rilievi riportati nel PVC (processo verbale di constatazione).

Tale comunicazione viene trasmessa dall’Agenzia delle Entrate agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti oppure per posta ordinaria ai contribuenti per i quali non sussiste l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

La stessa comunicazione può essere consultata, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “Cassetto fiscale”.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Inoltre, sulla base delle indicazioni nelle comunicazioni, sarà il contribuente a dover desumere dai rilievi contenuti nei PVC gli ammontari eventualmente da ravvedere, dato che, stando al provvedimento del 15 luglio 2016 n.112072, nei dati contenuti nelle comunicazioni non sembra che ci siano menzioni circa gli ammontari oggetto di rilievo.

Provvedimento 15 luglio 2016 n. 112072 e sanzioni per infedele dichiarazione

Al di là di ciò, il provvedimento 15 luglio 2016 reca le stesse previsioni contenute nei precedenti, ovvero le modalità di trasmissione delle comunicazioni, la possibilità per il contribuente di comunicare all’Agenzia delle Entrate elementi ad essa non noti e  naturalmente la facoltà di regolarizzare le violazioni constatate con il processo verbale , beneficiando della riduzione della sanzione ad un quinto del minimo, presentando  una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione nel caso in cui non siano decorsi i termini ordinari di presentazione.

Nel caso di “pentimento” che riguarda una dichiarazione infedele, la sanzione è ridotta ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’ anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuta la violazione ossia, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore.

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